RESPONSABILITA' PENALE DEI TITOLARI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA'
D.LGS. 81/2008 E D.LGS. 231/2001


Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ha compiuto un generale intervento di armonizzazione di tutta la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introducendo una serie di novità e, in generale, un nuovo approccio al tema della sicurezza in azienda.


Una novità importante all’art. 30 riguarda la gestione della responsabilità amministrativa delle società in materia di infortuni sul lavoro; tale disciplina, già introdotta con D.Lgs. n. 231/2001, con il Decreto n.81/2008 si aggiunge a quella penale e civile dei titolari nei casi di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e in presenza di interesse o vantaggio economico per l’impresa.


Il D.Lgs. n.231/2001 si applica inoltre ad una ampia serie di reati, dalla corruzione e concussione, ai reati societari, ai reati ambientali etc. e a quelli, di recentissima introduzione, relativi alla violazione delle norme sulla privacy. 

Le relative sanzioni in capo alla società possono essere pecuniarie e interdittive; quelle pecuniarie variano da un minimo di circa € 25.000 a un massimo di € 1.500.000, mentre quelle interdittive vanno dalla interdizione all’esercizio della attività, alla esclusione dei finanziamenti agevolati e contributi, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e ulteriori.


In tema di sicurezza sul lavoro, l’art. 30 del Decreto 81 prevede che l’adozione volontaria e l’efficace attuazione di idonei modelli organizzativi, secondo le modalità indicate all’art.6 del Decreto 231/01, costituiscono causa esimente della citata responsabilità amministrativa delle società.

Detti Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) consentono inoltre di accedere a interessanti sconti sul tasso Inail applicato, proporzionali al numero di dipendenti/anno.

La centralità degli aspetti organizzativi in materia di sicurezza sul lavoro resta uno dei punti chiave per il corretto adempimento degli obblighi previsti; spesso questo aspetto viene sottovalutato o addirittura ignorato, come ad esempio:

  • mancata individuazione della figura del “datore di lavoro”, con il rischio che eventuali sanzioni colpiscano tutti i soci in società di persone o tutti i membri di un CdA;
  • scarso utilizzo delle deleghe di funzione ex art. 16, specie nelle situazioni in cui il datore di lavoro non sia presente in maniera continuativa.

L’approccio organizzativo, preliminare a qualunque adempimento tecnico-formale, coinvolge necessariamente anche competenze di carattere giuridico, specie nella corretta formulazione degli incarichi e delle deleghe e nella vigilanza del modello organizzativo, necessariamente esteso anche agli altri rischi di reato presenti in azienda.

Vista la rilevanza del tema e le pesanti sanzioni previste, è importante che le aziende prendano coscienza di questa normativa e considerino l’eventualità della volontaria applicazione del modello organizzativo previsto all’art. 6 del citato Decreto 231/01.

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